4. Lo Stato palestinese.

Israele deve incoraggiare la creazione di uno Stato arabo palestinese sulla riva occidentale del Giordano e nella striscia di Gaza, a condizioni che il detto Stato si leghi sin dall'inizio con Israele attraverso un patto politico e di difesa.

5. Frontiere.

Le frontiere interne tra questi due Stati saranno definite sulla base di quelle esistenti prima del 5 giugno 1967. Eventuali modificazioni di tali linee di confine potranno essere effettuate soltanto con il mutuo consenso di ambedue gli Stati.

6. Gerusalemme.

La città unificata di Gerusalemme sarà la capitale sia dello Stato di Israele che dello Stato palestinese, come pure la sede delle loro istituzioni comuni.

7. 'Relazioni con l'estero.

I legami esistenti tra i due Stati del paese non impediranno né i vincoli associativi particolari di Israele con il mondo ebraico, né quelli esistenti tra la Palestina e il mondo arabo.

8. Transgiordania.

II popolo di Transgiordania sarà invitato ad aderire al Patto israeliano-palestinese, sia mediante fusione della Transgiordania con lo Stato palestinese sia mediante inclusione della Transgiordania nel Patto come terzo Stato membro.

9. Sovranità.

Ciascuno degli Stati del paese conserva intera la sua sovranità in ogni questione che non sia esplicitamente ricompresa nella giurisdizione del Patto.

340